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Esposizione al rumore in ambienti di lavoro

Esposizione al rumore: ambienti di lavoro coinvolti, obblighi e valutazione del rischio, misure di prevenzione e protezione.

Esposizione al rumore in ambienti di lavoro

La valutazione del rischio da esposizione a rumore, negli ambienti di lavoro, è trattata nel del D.lgs 81/08 all’interno dei rischi da agenti fisici (Titolo VIII capo II).

Il rumore viene considerato come una tipologia di inquinamento ambientale (inquinamento acustico) ed è presente in molti ambiti lavorativi, nonché domestici, tanto che è considerato come un rischio tra i più diffusi, inoltre non sempre è così immediato riuscire a distinguere le fonti del rumore legato all’ambito professionale da quello derivante da situazioni parallele e contestuali.

Il rischio rumore non deve essere sottovalutato in quanto gli effetti sulla salute del lavoratore possono essere anche piuttosto gravi. L’effetto più importante da un punto di vista statistico ed epidemiologico è quello della progressiva riduzione dell’udito, la cosiddetta “Ipoacusia da rumore” (con un andamento a volte lento e poco percepibile).

L’ipoacusia (tra le principali malattie professionali denunciate dall’INAIL) si manifesta progressivamente attraverso stadi successivi; il primo si verifica immediatamente dopo l’esposizione al rumore. Una seconda fase si manifesta con un’apparente stato di benessere seguito dalla difficoltà a percepire suoni acuti. Infine la sintomatologia può risultare in una difficoltà cronica e irreversibile ad ascoltare le conversazioni.

Gli effetti sulla salute da esposizione a rumore tuttavia non si limitano alla Ipoacusia ma possono avere ricadute, sebbene in misura meno rilevante e con eziologia non del tutto chiara, anche sulla pressione arteriosa, sulla frequenza cardiaca, sul sistema nervoso e sull’apparato digerente.

Le conseguenze del rumore non sono esclusivamente di natura uditiva; sono stati, infatti, documentati anche casi di effetti su:

  • sistema nervoso (alterazioni del comportamento, nervosismo, difficoltà di attenzione e concentrazione);
  • apparato digestivo;
  • endocrino;
  • respiratorio;
  • circolatorio;
  • senso dell’equilibrio e del movimento e sul tono muscolare in generale.

Il documento INAL ribadisce che l’art.190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. impone al datore di lavoro “di effettuare una valutazione del rumore, all’interno della propria azienda e indipendentemente dal settore produttivo, nella quale siano presenti lavoratori subordinati, o equiparati ad essi, al fine di individuare i lavoratori esposti al rischio ed attuare i necessari idonei interventi di prevenzione e protezione della salute”.

Per una corretta valutazione dell’esposizione al rumore è necessario prendere in considerazione i seguenti parametri:

  • pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;
  • livello di esposizione giornaliera al rumore:  valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore. 
  • livello di esposizione settimanale al rumore : valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore. 

Vediamo cosa prevede la normativa in relazione ai vari livelli di esposizione.

Se il livello di esposizione è superiore agli 80 decibel:

  • “messa a disposizione dei DPI dell’udito, da parte del Datore di Lavoro;
  • obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, all’uso corretto delle attrezzature, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore”.

Se il livello di esposizione è superiore agli 85 decibel:

  • “obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI dell’udito;
  • obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore;
  • controllo sanitario (estensibile ai lavoratori esposti ad un rumore tra gli 80 e 85 dB(A) su richiesta del lavoratore e approvazione del medico).

Detto controllo sanitario comprende:

  • una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori;
  • visite mediche periodiche, integrate dall’esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell’esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente”.

Se il livello di esposizione è superiore agli 87 decibel:

  • “adozione immediata di misure atte a riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (Dispositivi di Protezione e/o interventi su attrezzature, strutture o ambienti);
  • individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva;
  • modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta”.

Si segnala che i mezzi individuali di protezione dell’udito “sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un’esposizione quotidiana personale di 87 decibel”.

Nel documento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportate anche le indicazioni relative alla predisposizione, avvalendosi del servizio di un tecnico competente in acustica, di una specifica relazione.

Sono poi riportate anche indicazioni relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI). Infatti laddove non si può intervenire a livello di protezione collettiva, “la tutela del lavoratore dai rischi provocati dal rumore avviene tramite dispositivi di protezione dell’udito”.

Dispositivi che devono essere usati obbligatoriamente quando è rilevato un livello di esposizione quotidiana superiore a 85 decibel.

Si ricorda che i dispositivi di protezione individuali sono “per natura ‘appendici’ al corpo umano, e come tali limitano la sensibilità, il tatto, la tecnica lavorativa, ecc. Il loro utilizzo comporta un maggiore impiego di tempo e/o una maggiore attenzione per svolgere la mansione”. E i dispositivi di protezione dell’udito comportano, in particolare, un limite potenzialmente molto pericoloso, ossia quello di non poter sentire un segnale di allarme o un avviso urgente.

Ed è dunque per questo motivo che sono stati sviluppati specifici otoprotettori con particolari filtri in grado di abbattere le sole frequenze dannose mantenendo l’intelligibilità del parlato e la percezione dei segnali acustici.

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